Codice etico
CONSIDERAZIONE PREVENTIVA
Questo codice di autoregolamentazione si colloca nel contesto creato dal quadro normativo esistente, vale a dire il diritto audiovisivo, il codice audiovisivo, il codice civile, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la giurisprudenza della CEDU.
Tali regolamenti sono assunti come regole di condotta editoriale, sia in virtù del loro obbligo legale, sia con la convinzione che la missione di interesse pubblico delle emittenti debba essere costruita sul tema della comunicazione audiovisiva realizzata nel rispetto della legge.
LIVELLO DI AUTOREGOLAZIONE
Questo codice non duplica le normative esistenti, ma le assume come elementi di riferimento esterno per l’aggiunta di ulteriori regole o principi, che di fatto ne costituiscono l’oggetto. Per questo motivo e per evitare l’incongruenza della riproduzione in materia di autoregolamentazione disposizioni direttamente vincolanti per legge o normativa derivata e che non possono essere assunte come facoltative, nel suo contenuto non si troverà nemmeno la più importante delle norme di legge.
I PRINCIPI
Questo Codice valorizza la convinzione che l’obbligo di rispettare la legge e i regolamenti possa coesistere senza contraddire la necessità di emittenti, produttori, editori ed editori di utilizzare i valori che emergono dall’esperienza, dal buon senso, dai parametri editoriali ed etici, quando affrontano sfide editoriali o quando svolgono la routine della normale attività editoriale. “In un mondo perfetto, solo una regola funzionerebbe: usa il tuo miglior giudizio!” (BBC Editorial Guidelines).
La fiducia del pubblico è un altro valore che manteniamo come punto di riferimento e può essere acquisito solo attraverso l’imparzialità e l’onestà e assicurando che il pubblico non sia indotto in errore o manipolato in qualsiasi momento.
L’accuratezza della presentazione della verità può essere raggiunta non solo dalla semplice presentazione dei fatti, ma solo da uno sforzo per rilevare questioni rilevanti, per distinguere prove di pregiudizio o confusione per beneficiare della funzione di incertezza e per scoprire la verità dove essa possa esistere (BBC).
L’integrità e l’indipendenza editoriale devono essere mantenute di fronte a qualsiasi interesse esterno, qualsiasi pressione politica o commerciale e qualsiasi interesse personale. (BBC)
Il contenuto editoriale deve fornire un significato utile per il pubblico, non solo per stimolare reazioni o indirizzare il messaggio pubblicitario. L’intrattenimento offre questo tipo di significato anche sotto forma di valore costruito con umorismo, buon senso e buona ispirazione.
STANDARD EDITORIALI
Le emittenti forniranno, individualmente, standard editoriali che contribuiscono ad aumentare il livello di educazione ai media del pubblico e non promuoveranno pratiche editoriali che sacrificano la performance editoriale a favore del compromesso con soluzioni editoriali che portano ad abbassare il livello di civiltà dei media del pubblico.
È auspicabile che lo spazio per la concorrenza tra le emittenti sia posizionato nella parte superiore delle preferenze del pubblico e contribuisca ad innalzarne il livello.
PROMUOVERE LA CORRETTA COMPRENSIONE DELLA LEGISLAZIONE
Le emittenti presteranno attenzione, per quanto possibile, alla promozione della corretta comprensione della legislazione audiovisiva o di altra natura e all’eliminazione degli abusi causati da ambiguità legislative o interpretazioni errate dei regolamenti, anche indicando e rivelando alle autorità e al pubblico questioni e soluzioni normative controverse.
In tal senso si terrà conto della responsabilità di quanti sono coinvolti nell’attuazione dei programmi nel senso di valutare criticamente gli effetti derivanti dalla diffusione dei programmi, sia giuridicamente che non regolamentati, ma significativi in relazione ai diritti e agli interessi di altri.
INFORMAZIONE CORRETTA
Nella misura in cui trasmettono principalmente o secondari notiziari e programmi di informazione, le televisioni o le radio devono comportarsi come agenti socioeconomici speciali i cui obiettivi imprenditoriali devono essere configurati per soddisfare le condizioni per fornire l’accesso a un diritto fondamentale, il diritto pubblico all’informazione (Council della risoluzione europea 1003/93 sull’etica giornalistica).
L’informazione non dovrebbe essere trattata come una merce, ma come necessaria per soddisfare un diritto fondamentale del cittadino. A questo proposito, né la qualità né il contenuto delle notizie o delle opinioni devono essere sfruttati rigorosamente al fine di aumentare l’audience o i ricavi ottenuti dalla pubblicità, ma per soddisfare in modo ottimale il diritto all’informazione, i benefici del pubblico e le entrate, che sono necessari e legittimo nel caso delle emittenti private, come supporto per tutta la loro attività, e risulterà dall’eccellenza nell’adempimento di questa missione pubblica. (Rez COE 1003/93)
Dato che l’attività delle emittenti nel settore dei notiziari è di “intermediazione” tra informazioni preesistenti e pubblico, nel senso di fornire un servizio di informazione, devono presumere che i loro diritti in relazione alla libertà di informazione dipendono dai suoi destinatari, cioè i cittadini.
Tuttavia, ciò non significa che i programmi di informazione siano solo un semplice atto di diffusione delle informazioni, mentre la loro interpretazione sarebbe l’attributo prioritario del pubblico. Al contrario, l’informazione stessa contiene il percorso dall’atto al significato, un percorso che senza il contributo interpretativo e analitico dei media rimarrebbe un semplice labirinto di confusioni – il caso delle voci, che non dovrebbero essere una materia prima per i media, è tipico in questo senso.
Inoltre, “la libertà nel campo della stampa include anche l’uso di una certa dose di esagerazione, anche di provocazione” (tesi nella decisione CEDU). Gli elementi di retorica che costituiscono la comunicazione umana non possono essere censurati proprio nel caso dei media audiovisivi.
Nel senso dei valori promossi dalla CEDU, la libertà di espressione viene esercitata non solo per diffondere informazioni o idee che vengono accolte favorevolmente o indifferentemente, ma anche nel caso di quelle che scandalizzano, infastidiscono o disturbano, casi in cui le emittenti faranno in modo che la sua trasmissione sia motivata da motivi di interesse pubblico.
Una corretta informazione include anche l’obbligo di includere gli aspetti più significativi della vita della società, compresi quelli rilevanti per il suo sviluppo positivo. Dato che la valutazione di tali caratteristiche non può essere appannaggio di un’autorità o il risultato di una regolamentazione, questo principio rimane un “Principio di Rilevanza”, un principio assunto individualmente dall’emittente e amministrato secondo la propria libertà di coscienza di coloro che sono coinvolti nella sua gestione, le condizioni in base alle quali un tribunale non può essere deciso per decidere quali aspetti sono o non sono significativi nel senso citato.
Il rispetto della verità implica anche educare alla capacità di discernerla e di presentarla in modo che l’effetto di informare il pubblico sia massimo.
Si raccomanda che la verifica della legalità dei contenuti editoriali sia integrata con l’azione di determinazione della verità e creatività creativa in modo tale da non poter influenzare e inibire questa azione o la creatività dei media, a condizione che la verifica della legalità preceda sempre la trasmissione di programmi.
Le emittenti esporranno, se sceglieranno di farlo, i principi editoriali sia per identificarsi di fronte al pubblico, ma anche per rispondere alle loro aspirazioni, nonché per educarlo al senso di familiarizzazione con i valori dei media.
VALORE GIUDIZI / PARERI
Sebbene le opinioni siano necessariamente soggettive e quindi non possano e non debbano essere soggette a criteri di equità (come ha affermato la CEDU, “i giudizi di valore non devono essere soggetti a prova di veridicità”), deve comunque esserci una garanzia che le opinioni siano espresse sinceramente e eticamente e che si basano su un supporto fattuale credibile e sufficiente.
Le opinioni sotto forma di commenti su eventi o azioni riguardanti persone o istituzioni non dovrebbero cercare di negare la realtà di fatti o dati.
Nell’esercizio dell’attività editoriale deve manifestarsi sia il legittimo e reciproco rispetto degli orientamenti ideologici di editori e titolari ma anche l’accettazione che tale attività editoriale sia limitata da esigenze imperative consistenti nel riportare notizie corrette e opinioni etiche. Ciò è essenziale per rispettare il diritto fondamentale all’informazione dei cittadini. (Rez COE 1003/93)
INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ
Indipendenza e imparzialità non significano neutralizzare la verità delle notizie presentando e neutralizzando apertamente le reciproche informazioni e opinioni contrastanti. Il contenuto editoriale metterà in evidenza l’opinione rilevante o le informazioni di massima credibilità, specificando però il carattere relativo della veridicità, che in alcuni casi, può essere stabilito solo in sede giudiziaria o dalla valutazione dell’opinione pubblica.
Indipendenza e imparzialità non significano negare l’evidenza della verità quando è chiaramente dalla parte di alcuni dei controversi, tranne nei casi penali, dove la valutazione spetta esclusivamente ai tribunali.
I realizzatori saranno politicamente imparziali nella realizzazione dei programmi, ma non sarà impedito di avere le proprie convinzioni politiche.
Il contenuto editoriale darà importanza ai problemi reali della società e non creerà falsi problemi o non oscurerà l’attenzione del pubblico con problemi minori. Allo stesso tempo, verrà considerato il target di riferimento, che può essere differenziato sulla capacità di comprendere, informare e preferire e non solo in base alla capacità di rispondere a messaggi commerciali, ma anche in parallelo. Non ci sarà confusione tra i due piani, ovvero il piano editoriale e quello pubblicitario, ma verrà creato un quadro di benchmark per aiutare il pubblico a distinguerli al fine di estrarre i benefici disponibili in entrambi.
Gli interessi commerciali delle società radiofoniche e televisive devono essere esercitati nei limiti del soddisfacimento dell’interesse pubblico o, nel caso di casi specifici legittimi in cui non esiste un rapporto diretto tra loro e l’interesse pubblico, senza ledere l’interesse pubblico.
RESPONSABILITÀ EDITORIALE
La responsabilità editoriale spetta all’emittente nella sua qualità di società commerciale, rispettivamente alla struttura proprietaria e gestionale che è responsabile delle azioni della società commerciale.
La responsabilità editoriale si costituisce solo in relazione ed è opponibile solo alle disposizioni del diritto audiovisivo e ai successivi regolamenti del codice audiovisivo. Qualsiasi conflitto generato dal contenuto editoriale che non contravvenga a queste norme non comporta la responsabilità editoriale dell’emittente (ma la responsabilità civile o commerciale, a seconda dei casi).
La responsabilità editoriale è assunta, nell’ambito dell’esercizio della politica editoriale, dal management dell’azienda.
La politica editoriale è la concezione dei principi, delle regole e della strategia secondo cui è strutturata la produzione e / o la diffusione dei contenuti editoriali, compresa la sua attuazione. Il suo esercizio può essere delegato espressamente al gestore, agli editori o ai realizzatori del programma, ma senza trasferire la responsabilità editoriale.
L’emittente può intervenire nell’attività editoriale ogniqualvolta lo ritenga necessario, ed in particolare quando la delega della politica editoriale non produce i presunti effetti. Il tribunale titolare del diritto alla politica editoriale gode, unitamente agli amministratori, del diritto alla riservatezza delle fonti, come previsto dalla legge.
L’emittente stabilirà con i produttori di programmi le condizioni che si applicano in caso di ricorso alla clausola di coscienza, rispettivamente al loro diritto di non agire contro le proprie convinzioni, che deve essere concesso senza limiti. La decisione di rendere pubblica o meno la politica editoriale spetta ai suoi autori, dato che la politica editoriale può riguardare aspetti di riservatezza che sono soggetti alle regole della leale concorrenza. Tuttavia, non rende meno importante la responsabilità editoriale.
INTERESSE PUBBLICO E TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONA
È nell’interesse pubblico sia proteggere i diritti dell’individuo sia rispettare il diritto suo e del pubblico di essere informato nel contesto di garantire il pluralismo delle fonti di informazione.
La libertà di espressione è essa stessa nell’interesse pubblico.
Le questioni di interesse pubblico sono ampiamente discusse in relazione a personaggi pubblici, cioè persone che ricoprono una carica pubblica o utilizzano risorse pubbliche, o in senso lato, tutti coloro che svolgono un ruolo nella vita pubblica, sia in politica, economia, arte, sfera sociale , sport o in qualsiasi altro campo, nel senso della definizione data da una risoluzione 1165 (1998) del Consiglio d’Europa. La nozione di personaggio pubblico non è quindi limitata ai politici o ai membri dell’amministrazione, ma include personalità di vari settori la cui presenza pubblica è di interesse. I personaggi pubblici devono ammettere che la loro posizione nella società li espone a una maggiore pressione sulla loro vita privata. Inoltre, la “legittima aspettativa della tutela della privacy e del diritto alla propria immagine” non può essere invocata negli spazi in cui è consentita la normale esposizione al pubblico e alla stampa.
Dato che i personaggi pubblici contribuiscono alla definizione di standard sociali sia con la differenziazione che con l’esempio, il cerchio del legittimo interesse pubblico sarebbe circoscritto troppo strettamente se si limitasse al dibattito sulla riflessione di comportamenti che sono moralmente o legalmente discutibili e non lo sono e non includerebbe il riflesso della normalità del comportamento della vita quotidiana, sia che serva a formare l’opinione pubblica su questioni di interesse generale che a dibattiti di interesse generale. In questo senso, i programmi di intrattenimento possono rivolgersi alla privacy delle persone pubbliche sia con la giustificazione data da aspetti di interesse pubblico sia nel senso che i programmi di intrattenimento sono altrettanto ben protetti dal diritto alla libera espressione. Il valore di intrattenimento dei contenuti editoriali può essere un contributo alla formazione di valori pubblici ed è quindi di interesse pubblico.
Nel caso di persone che entrano volontariamente nella vita pubblica, non possono più invocare il diritto di rimanere anonime, la loro immagine diventa in una certa misura un bene pubblico a cui i media possono fare appello per tenere dibattiti di interesse pubblico e la costruzione di valori della vita quotidiana.
Tali casi saranno presentati solo se le emittenti saranno in grado di dimostrare che l’esposizione alla privacy, indipendentemente dal fatto che danneggi o meno l’immagine di una persona, è un contributo ai dibattiti di interesse generale che rafforzano i valori della società contemporanea.
Nel senso di costruire valori civici, le emittenti possono considerare di valorizzare i principi alla base delle disposizioni legali che vietano danni alla dignità umana e discriminazioni di qualsiasi tipo non solo rispettando il divieto, ma anche in modo proattivo promuovendo contenuti che portino alla comprensione dell’importanza di il prezioso patrimonio della dignità umana e della parità dei diritti delle persone. A tal proposito, si presterà attenzione anche al principio di uguaglianza tra donne e uomini e alla lotta contro i pregiudizi che contravvengono a tale principio, sia nel senso che degrada l’immagine della donna sia nel senso che limita l’esercizio dei loro diritti.
Le emittenti rispetteranno il principio della presunzione di innocenza nel senso di non qualificare una persona come colpevole di un atto criminale o di una contravvenzione prima che questo sia stato stabilito passando attraverso tutte le vie del dibattito nei tribunali e le accuse mosse al suo indirizzo lo faranno essere presentato come parente. Tuttavia, questa presunzione si applica solo alle accuse di fatti che possono essere oggetto di procedimenti giudiziari.
Nella misura in cui tali accuse vengono avanzate da politici che godono dell’immunità per le dichiarazioni politiche, il contesto sarà presentato come tale al pubblico. Di conseguenza, le accuse per atti diversi da quelli che possono essere oggetto dei tribunali devono essere presentati come non recanti altri reati oltre a quelli di senso morale o etico, che non possono essere stabiliti dai tribunali.
RAPPRESENTAZIONE DELLA VIOLENZA
La rappresentazione della violenza nei programmi televisivi è limitata dalle disposizioni della legge audiovisiva nonché dalle decisioni emesse dal NAC in applicazione della legge. I programmi che contengono rappresentazioni di violenza possono essere trasmessi se non influenzano lo sviluppo fisico o mentale dei minori, data la natura limitata della violenza in questione o date le condizioni speciali per la loro programmazione e contrassegnandoli con avvertimenti, che, in generale, escludono i minori dall’accesso alla loro trasmissione.
Allo stesso tempo, per quanto riguarda i programmi che includono la violenza, è necessario distinguere ciò che è contenuto illegale, cioè ciò che non può essere trasmesso in nessuna situazione, da ciò che può essere trasmesso solo con avvertenze obbligatorie o solo ad intervalli di tempo consentiti come ciò che rappresenta il contenuto la cui diffusione non viola le disposizioni di legge ma che contiene anche una rappresentazione di violenza e può indurre stress, o può indurre comportamenti indesiderati.
Questi ultimi tipi di programmi, che possono essere trasmessi ma la cui diffusione non è auspicabile, al di là dei criteri imposti dalla legge, possono essere soggetti a un regime di autoregolamentazione. Il campo di applicazione dell’autoregolamentazione si rivolge a programmi a contenuto violento, la cui diffusione presuppone che le disposizioni di legge non siano state violate, ma che siano soggette a ulteriori restrizioni. Di conseguenza, il mancato rispetto di queste restrizioni di autoregolamentazione non può essere considerato una violazione della legge o dei regolamenti NAC emanati in applicazione della legge.
Dato che il mondo reale contiene violenza, è ragionevole che la televisione la rifletta, anche se può produrre un’aggressione contro il pubblico, ma solo se questa aggressione è un effetto collaterale ed è complementare allo scopo motivato di informare e avvertire il pubblico .
Ai fini del presente Codice, violenza significa: “un atto di forza che aggredisce l’integrità fisica o mentale dell’individuo al fine di dominare o distruggere la sua identità umana”.
La presenza di violenza nei programmi deve essere sempre giustificabile editorialmente o attraverso la logica drammaturgica del programma, nel senso che deve stabilire un rapporto di contenuto informativo o spettacolare con il pubblico, che fa parte dei dati di interesse pubblico specifico per il settore audiovisivo. È vietata dalla legge la diffusione di programmi che contengono violenza gratuita (ossia violenza che non ha un ruolo centrale nella definizione del soggetto, carattere o tema del programma nel suo complesso, a sua volta motivata dal valore). Devono essere evitate le violenze volte a scioccare il pubblico per attirare la loro attenzione sul programma senza fornire gli elementi necessari per comprenderne la giustificazione editoriale o drammaturgica e il ricorso alle sue reazioni primarie, non mediate dalle sue risorse culturali e dalla civiltà.
Pertanto, si considererà che:
La trasmissione di programmi che promuovono o lodano la violenza non è auspicabile.
L’effetto spettacolare basato sulla violenza deve essere evitato.
I programmi per bambini conterranno solo bassi gradi di violenza fisica, verbale o emotiva.
La violenza in termini referenziali del mondo reale deve essere distinta dalla violenza come effetto della fantasia ed essere soggetta a una restrizione più severa nel caso di elementi di contenuto simili. Al contrario, la rappresentazione della violenza contrassegnata come immaginaria può essere più ampia.
Nei programmi che contengono riferimenti alla violenza reale, gli effetti finali della violenza sugli autori e sulle vittime devono essere presentati al pubblico.
Sebbene sia ammesso che nel caso dei film di genere (azione, fantascienza, thriller) l’alto grado di convenzione consente una presentazione più esplicita della violenza, si deve anche tenere presente che nei melodrammi o nelle soap opera la convenzione può intensificarsi effetti indesiderati, ad esempio nella percezione dei suicidi, che possono colpire il pubblico.
Nei programmi per bambini con personaggi reali, la violenza si verificherà solo se è essenziale per lo sviluppo dei personaggi o della trama. I programmi di animazione che contengono violenza stilizzata e non realistica non avranno la violenza come tema centrale e non stimoleranno l’imitazione di comportamenti pericolosi.
I programmi per bambini affronteranno attentamente le questioni che possono indurre sentimenti di insicurezza nei bambini.
I programmi per bambini dovrebbero evitare di promuovere comportamenti imitativi pericolosi.
I programmi non conterranno scene di violenza realistica che inducano l’idea che la violenza sia il modo più efficace per risolvere problemi o conflitti reali.
I programmi non ridurranno al minimo gli effetti della violenza nella vita reale.
I programmi non conterranno elementi arbitrari e terrificanti, senza continuità con il tema del programma.
Il “controllo parentale” stabilito dalla normativa applicabile ai programmi non deve sostituirsi alla responsabilità diretta dei genitori, che devono essere avvertiti dall’emittente al riguardo.
Violenza nei notiziari e nei programmi di informazione:
La violenza sarà presente nelle notizie e nei programmi informativi solo se la sua presentazione porta informazioni rilevanti per questioni sociali generali o specifiche, o se è necessario segnalare e prendere coscienza di un pericolo o rischio generale – individualmente o collettivamente.
Le informazioni contenenti scene di violenza saranno precedute da avvertimenti sul potenziale effetto di stress che potrebbe avere sul pubblico in generale o su categorie speciali (minori).
Si terrà conto che la posizione nei giornali di cronaca delle notizie contenenti violenza non creerà ulteriori elementi di shock e non inciderà sull’identità delle notizie nelle immediate vicinanze.
Le informazioni su incidenti violenti che possono colpire minori o famiglie dovrebbero essere presentate nel modo meno esplicito possibile. Se ciò non può essere fatto, e se non è contrario all’interesse pubblico nella necessità di un’informazione efficace, saranno trasmessi a intervalli regolari inaccessibili ai minori.
Il rispetto della dignità dell’essere umano impone regole speciali per evitare un realismo eccessivo quando vengono presentate le vittime (nei casi in cui questo ha una motivazione eccezionale).
L’eccesso sarà evitato dal cumulo di programmi radiotelevisivi con violenza motivata individualmente, al fine di non creare di conseguenza pressioni sul pubblico.
I rapporti e le notizie su eventi di conflitto o atti terroristici non saranno presentati in modo tale da incitare al disordine e alla violenza o creare panico.
La presentazione di incidenti violenti o le loro conseguenze non sarà controllata e cosmetizzata a tal punto che la rilevanza delle informazioni sarà influenzata o verrà creata un’immagine falsa della condizione umana.
Allo stesso tempo, devono essere prese in considerazione azioni per stimolare la costruzione di una percezione attiva del pubblico, attraverso:
Educare il pubblico a comprendere i rischi a cui è esposto in relazione ai programmi che contengono violenza.
Alfabetizzazione televisiva: capire come le offerte di programmi possono essere selezionate e assimilate.
Promuovere l’introduzione di un sistema tecnico per il blocco volontario da parte dei genitori dell’accesso dei bambini a programmi contenenti violenza (tipo V-chip).
Promozione educativa della decisione e dei mezzi necessari per scegliere la qualità come criterio nella selezione degli spettacoli.
Promozione concertata di programmi e strategie che inducano al pubblico reazioni di valore attivo all’offerta di programmi e che, di conseguenza, promuovano la competizione per il pubblico tra le compagnie televisive, principalmente sul vettore della qualità dei programmi.
In spettacoli saranno promossi la cultura del rispetto reciproco e il superamento della violenza, lo spirito civico e democratico.
Verranno fornite quante più informazioni possibili sulla natura dei programmi con contenuto violento (tramite EPG, televideo, programmi stampati, ecc.)
L’educazione sarà promossa attraverso programmi di lettura critica dell’immagine, che sveleranno il meccanismo del coinvolgimento dell’individuo nella sua percezione.
PRESUNZIONE DI CREATIVITÀ
Tuttavia, è specifico per alcuni dei principi qui enunciati che possono rimanere solo al livello di riferimento, rendendo impossibile giudicare se la pratica editoriale sia conforme o meno ad essi. Per noi, tuttavia, è sufficiente che questi principi siano una preoccupazione e la loro attuazione per produrre un valore costruito secondo la creatività di ogni editore. Questo è il principio della “presunzione di creatività”.